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CON TESTAMENTI E LASCITI
DESTINANDO IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
Con la finanziaria per l’anno 2007 (legge 296 27/12/2006), il contribuente puo’ destinare la quota del 5 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2007 - 730 - unico) indicando il codice fiscale del beneficiario iscritto nell’apposito elenco dell’agenzia delle entrate.
PUOI QUINDI SOSTENERCI INSERENDO IL NOSTRO CODICE FISCALE 91025270371
PARLANDO DI NOI a chi non ci conosce o si avvicina ad A.G.E.O.P. RICERCA per la prima volta
O.N.L.U.S Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Dlgs 04/12/97 n.460.
A.G.E.O.P. RICERCA è una O.N.L.U.S. nuova figura giuridica che inquadra le associazioni impegnate in attività rivolte a beneficio della collettività senza perseguire finalità di lucro (Dlgs 4/12/97 n.460).
L’art. 14 del D.L. 35/05 (decreto sulla competitività) ha introdotto alcune novità molto rilevanti in materia di erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.
Per quanto concerne le ONLUS, tale nuovo provvedimento dispone che le erogazioni liberali in denaro od in natura erogate alle ONLUS da persone fisiche o da soggetti IRES sono deducibili dal reddito del soggetto che le eroga fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro all’anno.
La novità è assai rilevante visto che la norma precedente prevedeva:
  • Art. 15 comma 1 lett. i-bis) e i-quater) del TUIR: per le persone fisiche la detraibilità (cioè la diminuzione dell’imposta dovuta) in misura pari al 19% dell’erogazione effettuata con un limite massimo di euro 2.065,83 (detrazione massima possibile di 393 euro all’anno); era richiesto che l’erogazione fosse effettuata attraverso determinati sistemi di pagamento (banca, posta, carta di credito, bancomat) con l’esclusione del denaro contante. La nuova normativa prevede invece la deduzione dal reddito imponibile (quindi il risparmio d’imposta è commisurato all’effettiva aliquota del soggetto erogante e basti pensare che le aliquote attuali sono 23%, 33%, 39% e 43%), aumenta il limite da euro 2.065,83 al 10% del reddito complessivo con il limite di 70.000 euro, estende il beneficio anche alle offerte in natura e non solo a quelle in denaro e non richiede che il versamento venga effettuato seguendo particolari modalità.
  • Art. 100 lettere h) e l) del TUIR: per le imprese erano deducibili dal reddito d’impresa le offerte in denaro nel limite di euro 2.065,83 o il 2% del reddito: anche in questo caso l’estensione alle offerte di beni in natura è assoluta (mentre in passato era prevista solamente per alcune tipologie di beni).
Queste nuove disposizioni si affiancano alla normativa previgente, la quale rimane quindi in vigore: infatti è esplicitamente previsto che il beneficio derivante dall’applicazione della nuova disciplina non può essere cumulato con altre agevolazione fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione d’imposta da altre disposizioni di legge. Conseguentemente, mentre per i soggetti IRES la convenienza della nuova disciplina rispetto alla vecchia è di immediata comprensione, per le persone fisiche occorrerà di volta in volta effettuare il confronto onde determinare quale sia la disciplina che consente il maggior risparmio fiscale.
 
Liberalità in denaro - Modalità di erogazione
 
Poichè un eventuale versamento in contanti della liberalità non renderebbe l'operazione sufficientemente certa e trasparente e, pur in assenza di una specifica previsione normativa, per analogia con le modalità previste per le erogazioni liberali a favore delle O.N.L.U.S. dall'art. 15, co. 1, lett. i-bis), D.P.R. 917/1986, l'erogazione deve essere effettuata, ai fini della deducibilità, tramite banca, ufficio postale e/o altri sistemi di pagamento, così come previsti dall'art. 23, D.Lgs. 24/1/1997, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni di c/c o assegni circolari.