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CON CONTRIBUTI O VERSAMENTI:
- c/c Postale n. 14704407
- c/c UNICREDIT BANCA SPA
IBAN IT73 C 02008 02483 000001431119
BIC SWIFT UNCRITB1MP1
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TRAMITE CARTA DI CREDITO
(VISA, MASTERCARD) |
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CON TESTAMENTI E LASCITI |
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DESTINANDO IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
Con la finanziaria per l’anno 2007 (legge 296 27/12/2006), il contribuente puo’ destinare
la quota del 5 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche apponendo la firma
in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2007 - 730 - unico)
indicando il codice fiscale del beneficiario iscritto nell’apposito elenco dell’agenzia delle entrate.
PUOI QUINDI SOSTENERCI INSERENDO IL NOSTRO CODICE FISCALE 91025270371
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PARLANDO DI NOI a
chi non ci conosce o si avvicina ad A.G.E.O.P. RICERCA per la prima
volta |
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O.N.L.U.S Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Dlgs
04/12/97 n.460.
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A.G.E.O.P. RICERCA è una O.N.L.U.S. nuova figura giuridica che inquadra
le associazioni impegnate in attività rivolte a beneficio della collettività
senza perseguire finalità di lucro (Dlgs 4/12/97 n.460).
L’art. 14 del D.L. 35/05 (decreto sulla competitività) ha introdotto alcune novità
molto rilevanti in materia di erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle
associazioni di promozione sociale.
Per quanto concerne le ONLUS, tale nuovo provvedimento dispone che le
erogazioni liberali in denaro od in natura erogate alle ONLUS da persone fisiche o da
soggetti IRES sono deducibili dal reddito del soggetto che le eroga fino al limite del 10%
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro
all’anno.
La novità è assai rilevante visto che la norma precedente prevedeva:
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Art. 15 comma 1 lett. i-bis) e i-quater) del TUIR: per le persone fisiche la
detraibilità (cioè la diminuzione dell’imposta dovuta) in misura pari al 19%
dell’erogazione effettuata con un limite massimo di euro 2.065,83 (detrazione
massima possibile di 393 euro all’anno); era richiesto che l’erogazione fosse
effettuata attraverso determinati sistemi di pagamento (banca, posta, carta di
credito, bancomat) con l’esclusione del denaro contante. La nuova normativa
prevede invece la deduzione dal reddito imponibile (quindi il risparmio d’imposta
è commisurato all’effettiva aliquota del soggetto erogante e basti pensare che le
aliquote attuali sono 23%, 33%, 39% e 43%), aumenta il limite da euro 2.065,83
al 10% del reddito complessivo con il limite di 70.000 euro, estende il beneficio
anche alle offerte in natura e non solo a quelle in denaro e non richiede che il
versamento venga effettuato seguendo particolari modalità.
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Art. 100 lettere h) e l) del TUIR: per le imprese erano deducibili dal reddito
d’impresa le offerte in denaro nel limite di euro 2.065,83 o il 2% del reddito:
anche in questo caso l’estensione alle offerte di beni in natura è assoluta
(mentre in passato era prevista solamente per alcune tipologie di beni).
Queste nuove disposizioni si affiancano alla normativa previgente, la quale
rimane quindi in vigore: infatti è esplicitamente previsto che il beneficio derivante
dall’applicazione della nuova disciplina non può essere cumulato con altre agevolazione
fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione d’imposta da altre disposizioni di legge.
Conseguentemente, mentre per i soggetti IRES la convenienza della nuova disciplina
rispetto alla vecchia è di immediata comprensione, per le persone fisiche occorrerà di
volta in volta effettuare il confronto onde determinare quale sia la disciplina che
consente il maggior risparmio fiscale.
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Liberalità in denaro - Modalità di erogazione
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Poichè un eventuale versamento in contanti della liberalità non renderebbe l'operazione sufficientemente certa e trasparente e, pur in assenza di una specifica previsione normativa, per analogia con le modalità previste per le erogazioni liberali a favore delle O.N.L.U.S. dall'art. 15, co. 1, lett. i-bis), D.P.R. 917/1986, l'erogazione deve essere effettuata, ai fini della deducibilità, tramite banca, ufficio postale e/o altri sistemi di pagamento, così come previsti dall'art. 23, D.Lgs. 24/1/1997, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni di c/c o assegni circolari.
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